OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).
Premesso che,
Il Comune di San Michele al Tagliamento è socio della società in house “Gestione Servizi Mobilità Spa” (GSM S.p.A.) con sede a Pordenone, giusta delibera n.25 del 13/05/2021.
Il Comune di San Michele al Tagliamento con delibera n. 61 del 15/03/2022 ha incaricato GSM S.p.A. dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni, agli impianti pubblicitari di servizio e alla i riscossione del canone patrimoniale pubblicitario
GSM S.p.A. ritiene necessario procedere all’individuazione di aziende per l’affidamento dell’appalto di “gestione del servizio relativo agli impianti pubblicitari di servizio” (transenne parapedonali, paline per insegne, cestini pubblicitari).
Ciò premesso vogliate formulare la vostra migliore offerta per il servizio sotto riportato alle condizioni di seguito elencate:
ART.1
OGGETTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA
L’oggetto di richiesta dell’offerta riguarda la gestione e manutenzione del servizio relativo agli impianti pubblicitari di seguito elencati:
- nr. 513 transenne parapedonali,
- nr. 59 impianti modulari bipalo,
- nr. 24 cestini city design bipi,
di proprietà dell’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento (VE) già installati sul territorio su aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, come elencate nell’all.”A” alla presente richiesta che fa parte integrante del presente documento, e dati in uso a GSM spa.
Gli impianti sopra indicati sono da utilizzarsi esclusivamente per lo sfruttamento commerciale-pubblicitario degli stessi.
L’aggiudicatario della migliore offerta sarà vincolato nei confronti di GSM spa fin dalla sua conferma di aggiudicazione. Gli impianti verranno consegnati nello stato di fatto e rimarranno nelle disponibilità dello stesso aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto.
L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dalla presente richiesta, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto e comunque dovrà gestire gli impianti anche, nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, così come disciplinato dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 2
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e relativa consegna degli impianti. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta formale e senza possibilità di tacita proroga. È prevista la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà comunicato da GSM SpA.
Art. 3
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
La prestazione in oggetto verrà affidata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021, sulla base del maggiore importo per il canone annuo offerto in sede di trattativa, oltre iva.
Art. 4
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La manutenzione degli impianti consiste nell'esecuzione di tutti gli interventi ordinari e straordinari finalizzati alla conservazione degli stessi.
Per tutta la durata del contratto l'appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese, l’integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, nonché l'eventuale sostituzione totale degli impianti o di parti di essi usurate o deteriorate o danneggiate, anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore, con facoltà di rivalsa sul danneggiante se individuato.
Gli impianti dovranno essere mantenuti liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo ed in costante stato decoroso.
GSM spa si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per iscritto all’Appaltatore eventuali necessità di intervento.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare gli interventi entro 8 giorni consecutivi dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria ed entro 20 giorni consecutivi in caso di manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall'ufficio protocollo di GSM SpA. Le sostituzioni dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese dell’Appaltatore. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, GSM SpA procederà con le modalità di cui al successivo articolo 13.
Art. 5
RILASCIO DEGLI IMPIANTI DATI IN UTILIZZO
Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà rilasciare tutti gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.
GSM SpA procederà, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla verifica di tutti gli impianti per constatarne lo stato di manutenzione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dalle parti. Nel caso in cui gli impianti non siano in buono stato di manutenzione, la Ditta (Appaltatore) dovrà sistemarli e, se del caso sostituirli, a propria cura e spese. Alla scadenza del contratto, la Ditta (Appaltatore) dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento dell'inventario degli impianti ed alla relativa mappatura.
Art. 6
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
L'Appaltatore dovrà identificare gli impianti con il proprio logo e quello della GSM SpA, con un proprio numero identificativo.
Art. 7
OFFERTA
Entro e non oltre le
ore 12:00 del 22/06/2022 l’operatore economico che intende presentare la propria offerta dovrà trasmettere una PEC, (all’indirizzo
posta.certificata@pec.gsm-pn.it), con oggetto “OFFERTA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (transenne parapedonali, paline per insegne, cestini pubblicitari) IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO”, allegando, preferibilmente attraverso il modello (ALLEGATO “1” Dichiarazione per offerta economica), la quantificazione dell’importo del corrispettivo a titolo di canone annuo che intende garantire.
Qualora dal medesimo indirizzo PEC provenissero più offerte, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima pervenuta in ordine cronologico.
A corredo dell’offerta economica, dovrà essere trasmessa in allegato la documentazione illustrativa delle caratteristiche del servizio gestione e manutenzione che l'appaltatore è tenuto a garantire in fase di esecuzione del servizio, se valutati da GSM SpA funzionali all’esecuzione del servizio.
Non saranno prese in considerazione offerte dalle quali risulti un canone annuo, per il servizio, inferiore agli 83.000,00 € (ottantatremila,00euro) oltre all’IVA
L'Appaltatore corrisponderà alla GSM SpA una quota, per l’utilizzo degli impianti indicati, pari all’importo definito in fase di trattativa, oltre all’IVA di legge in rate trimestrali anticipate di uguale importo alle seguenti scadenze: 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone, salva la prova del maggior danno da parte della GSM SpA, comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Qualora l’Appaltatore chiedesse alla GSM SpA di estendere l’utilizzo d’ uso ad ulteriori transenne parapedonali o agli elementi definiti all’art.1,
dovrà corrispondere una quota aggiuntiva proporzionale, a metro lineare, a quella sopra indicata.
Art. 8
CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITARIO
L'Appaltatore, in qualità di soggetto passivo è tenuto a corrispondere il canone Unico patrimoniale pubblicitario nella misura prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale disciplinato dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
Art. 9
ATTIVITA’ PUBBLICITARIA
I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi, per conoscenza, a GSM SpA contestualmente alla stipula del contratto.
Art. 10
TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIÀ INSTALLATI E VARIAZIONE DEGLI SPAZI
GSM SpA si riserva la facoltà di apportare variazioni agli spazi oggetto di aggiudicazione previa individuazione di siti alternativi ed altresì di disporre per iscritto, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la rimozione temporanea o definitiva e/o il trasferimento di uno o più impianti installati.
L’Appaltatore dovrà provvedere al trasferimento o alla rimozione degli impianti, a proprie spese, entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso l’Appaltatore non provveda nel termine predetto, GSM SpA provvederà d'ufficio addebitando le spese sulla cauzione definitiva.
Nei casi di rimozione definitiva o temporanea di impianti, la quota potrà essere ridotta proporzionalmente sempre che la riduzione degli spazi pubblicitari superi per oltre il 10% quella originariamente assegnata.
Nel caso, invece, di spostamento degli impianti richiesto dall’Appaltatore, lo stesso dovrà presentare specifica richiesta di autorizzazione all’apposito ufficio Comunale.
Art. 11
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore si impegna a nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, indicandone il nome a GSM SpA in sede di stipula del contratto.
Il responsabile del servizio sarà il referente per l’Appaltatore nei rapporti con GSM SpA e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto.
Le segnalazioni ed i reclami relativi al servizio in oggetto che dovessero pervenire a GSM SpA verranno prontamente inoltrati all’Appaltatore che, attraverso il responsabile del servizio, sarà tenuto a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro.
Art. 12
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELL’APPALTATORE
Il servizio verrà esercitato sotto il controllo di GSM SpA, la quale si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare, in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati, l'esatta osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle disposizioni contenute nel contratto e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità ed in generale sull'attività svolta dall’Appaltatore in riferimento all'uso degli impianti.
Art. 13
PENALI
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore e salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento, verrà applicata la penalità di € 80,00 al giorno per ogni caso di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti non effettuata entro i termini di cui all'art. 4 del presente documento.
GSM SpA contesterà a mezzo pec, gli inadempimenti all’aggiudicatario e, nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi alle richieste entro tre giorni provvederà all'applicazione delle penali citate rivalendosi direttamente sulla cauzione.
Art. 14
GARANZIE
A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall'affidamento, fideiussione bancaria o polizza assicurativa “a prima richiesta" con durata pari a quella contrattuale. Tale garanzia definitiva sarà quantificata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile.
L’ Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art.1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell’art.1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all’art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre a GSM spa ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.
L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l'Appaltatore deve a GSM SpA ed al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), comporta l'escussione di parte o di tutta la cauzione.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita, entro 15 giorni dalla richiesta inviatagli da GSM SpA. L'inadempimento per la mancata reintegrazione delle polizza potrà essere causa di risoluzione del contratto.
La cauzione prestata sarà svincolata al termine del periodo di aggiudicazione solo successivamente alla consegna degli impianti a GSM SpA, compresa l'acquisizione in proprietà di eventuali nuovi impianti, come stabilito dall'art. 7 del presente documento, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed momento in cui le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all'esecuzione del contratto, nonché all'accertamento dell’inesistenza di pendenze economiche e tributarie.
A seguito del provvedimento di svincolo, la cauzione verrà restituita all'Appaltatore.
Art. 15
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO
GSM S.p.A. si riserva la facoltà di verificare:
- le modalità di esecuzione del servizio richiesto;
- il conteggio degli impianti pubblicitari come dichiarati nei report compilati dalla ditta affidataria;
- il rispetto della localizzazione dei manufatti, come da autorizzazione concessa.
Art. 16
REVOCA DEL SERVIZIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’affidamento del servizio è revocato:
- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida della GSM SpA;
- in caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell’Appaltatore.
In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti ritorneranno nella disponibilità di GSM SpA. Gli eventuali nuovi impianti installati in aggiunta a quelli dati in gestione, diverranno di proprietà del Comune. In nessun caso GSM SpA sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dall'Appaltatore a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.
Art. 17
RECESSO UNILATERALE
La GSM SpA ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse pubblico.
Art. 18
RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'Appaltatore è responsabile nei confronti di GSM SpA dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì, responsabile nei confronti di GSM SpA e di terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o consulenti.
E’ fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere GSM SpA sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi e da ogni altra responsabilità ed onere. L'Appaltatore deve stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, specifica polizza R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, presso il Comune di San Michele al Tagliamento, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio, escludendo GSM SpA da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà essere prodotta un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di GSM SpA.
Copia della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L'inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avviene per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è
GESTIONE SERVIZI MOBLITA’ SPA
rappresentato dall’Amministratore Unico dott. Antonio Consorti
indirizzo Via Colonna 2 – 33170 Pordenone
telefono 0434 209098
email:
info@gsm-pn.it Pec:
posta.certificata@pec.gsm-pn.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 è COMUNICA SERVIZI srls nella persona del dott. Gianluca Zaccarin.
Indirizzo Corso Garibaldi 2/C – 33170 Pordenone.
Telefono 0434 247582
mail:
dpo@gsm-pn.it Pec
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Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'escIusivo fine della gestione amministrativa e contabile della stipula del contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.